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STATUTO

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
“UNIVERSITA' PER L'EDUCAZIONE CONTINUA APS"
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
E' costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3
luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice),
l’Associazione di Promozione Sociale “UNIVERSITA' PER L'EDUCAZIONE
CONTINUA APS", siglabile “UNECON APS” (di sèguito indicata come APS), con
sede legale nel Comune di Pianezza.
L’APS utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o
l’acronimo “ETS” solo all’atto dell’iscrizione al RUNTS.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene
all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30
giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai
fini dell’aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri
operanti medio tempore.
Art. 2 - Scopi e finalità
L’APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, è
un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato ed ha finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, gli enti locali, gli istituti
scolastici in genere nonché enti privati e pubblici.
L’APS persegue le seguenti specifiche finalità: si adopera per organizzare e
qualificare una terza dimensione nel sistema educativo: quello dell’educazione
permanente e continua anche per adulti. A tal fine l’Università promuove la
progettazione e l’organizzazione dei processi formativi eventualmente ed in via del
tutto subordinata a mezzo di convenzione con persone e con Enti o Associazioni
che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale personale.
Art. 3 - Attività
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma
iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si
propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed
in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività
di interesse generale.
L'associazione si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale
tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di
formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socio-culturale di
quanti si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, con particolare attenzione alle
domande provenienti dai lavoratori, dai giovani, dalle donne, dai pensionati e dagli
anziani per soddisfare una serie di bisogni formativi in diverse aree:
- area dei bisogni primari (alfabetizzazione per gli stranieri residenti nell'area
urbana e in provincia);
- area dei bisogni compensativi (istruzione non terminata, alfabetizzazione
indebolita);
- area dei bisogni innovativi (collegata a momenti ed esperienze desiderate prima
dell'età adulta);
- area dei bisogni espansivi (bisogno di recupero, di specializzazione e/o di
approfondimento delle conoscenze accumulate in precedenza);
- area dei bisogni formativi professionali (formazione, qualificazione e
riqualificazione del personale della scuola e del mondo del lavoro);
- area dei bisogni culturali, quali musica, arti figurative in genere, laboratori,
recitazione, cinema et similia, formazione ed impiego di guide turistiche locali.
L'Università si propone quale centro di educazione permanente dei giovani, degli
adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi,
seminari, pubblicazione di libri e materiale didattico, altre attività culturali e
formative anche tramite scambi e gemellaggi con altre istituzioni.
L'Università per l'educazione permanente può attuare le sue finalità, anche
attraverso strutture decentrate e distaccate anche al di fuori del territorio della
sede di Pianezza, come attività didattiche programmate nelle forme e con le
modalità decise dal Consiglio direttivo dell'Università. Ha facoltà di promuovere e/o
coordinare iniziative socioculturali con Enti pubblici e organizzazioni sociali,
culturali e di ricerca con particolare riguardo alla ricerca storica, linguistica,
artistica e similari.
L’associazione potrà, altresì, mediante specifiche deliberazioni:
. somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art.
31, comma 2 della L. n. 383/2000;
. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura
commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come
feste, itinerari culturali e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in
tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello
scopo sociale.
L’APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle
attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La
loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo. Nel
caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere
secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13,
comma 6, del Codice.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale
svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente
sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dall'Assemblea dei soci dell’APS.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di
una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché
non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera
sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa
questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice del
Terzo Settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’APS di
cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività
volontaria.
L’APS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.
L’APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra
natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto
dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In
ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore
al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero
degli associati.
Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è
vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle
proprie attività da:
. quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
. finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per
progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno
alle attività dell’APS;
. erogazioni liberali di associati e di terzi;
. entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
. eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e
riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
. attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano
secondarie e strumentali).
L’esercizio sociale dell’APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni
anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige ed approva il bilancio
(consuntivo e preventivo) e lo sottopone all'ulteriore e definitiva approvazione
dell’Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il
bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’APS, almeno quindici giorni
prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’APS a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
Art. 5 - Soci
Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte
dell'APS tutte le persone fisiche o le APS (in numero non inferiore a sette persone
fisiche o tre Associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le
finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
L’adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui
all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per
motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal
Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente
l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta
di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere
firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione
di un delegato che li rappresenti in seno all’APS stessa.
Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e
comunicata all’interessato entro 60 giorni (si può prevedere anche un periodo
inferiore), è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni (si può prevedere anche
un periodo superiore) dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei
nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita
dal Consiglio stesso.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la
qualifica di socio, che è intrasmissibile.
La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio
devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione di un socio
viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo
che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi,
consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del
socio che:
. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa
annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'annualità;
. svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da
qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per
designazione o delega.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento
dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non
hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell'APS.
Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’APS ed
alla sua attività.
I soci hanno diritto:
. di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e
avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente,
dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
. di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli
organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
I soci sono tenuti:
. all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli
organi sociali;
. a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
. al pagamento nei termini della quota associativa.
Art. 8 - Quota associativa
I soci devono corrispondere, entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'iscrizione, la
quota associativa annuale nell’importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota
associativa è intrasmissibile e non restituibile.
L’adesione all’APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori
oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi
ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Con apposita delibera il Consiglio Direttivo può esentare dal pagamento della
quota associativa i propri membri nonché coloro che all'interno dell'Associazione
svolgono attività necessarie (quali guide turistiche locali, insegnanti ecc.).
Art. 9 - Organi dell’APS
Sono organi dell’APS:
. Assemblea dei soci;
. Consiglio direttivo;
. Presidente.
Art. 10 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’APS, ne regola l’attività ed è composta
da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria
l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento
dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere
convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di
voto;
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con
comprovata ricezione, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine
del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda
convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso.
La convocazione può anche essere effettuata mediante l'affissione in bacheca
presso i locali dell'Associazione e l'informativa sul sito internet dell'Associazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso
sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i
soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del
Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio
appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può
eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci
anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono
riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente
eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi,
che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e
vota.
Nel caso in cui l’APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può
prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate,
comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di
particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti
territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo,
quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro
associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di
convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle
associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque
associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
Art. 11 - Assemblea Ordinaria dei Soci
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il
numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non votano.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla
maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria:
. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
. discute ed approva i programmi di attività;
. elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il
numero e li revoca;
. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se
previsto);
. elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo (se previsto);
. elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o
deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non
eletti;
. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
. delibera sull’esclusione degli associati;
. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed
attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
. delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi
associati;
. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli
obiettivi definiti dall’APS;
. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse così come
meglio indicato all'art. 3 comma del presente Statuto.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel
libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del
Consiglio direttivo.
Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste
dall’ art. 10.
Per deliberare lo scioglimento dell’APS e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo
e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 13 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 11
(undici) consiglieri, includendo nel numero l'eventuale Presidente Onorario, scelti
tra i soci, che rimangono in carica quattro esercizi e sono rieleggibili senza limiti di
mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il
totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i
componenti uscenti.
L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di
consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il
presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’APS,
ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del
patrimonio dell’APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che
specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del
mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco
dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e
rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso
di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità
l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea
provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono
essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente
allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’APS, entro il massimo
stabilito dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa,
attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell’APS, fatti salvi quelli che la legge e lo
statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la correlata relazione degli
amministratori;
. delibera sulle domande di nuove adesioni;
. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.
3 comma 1bis del presente Statuto;
. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati
che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente
documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, comma 3 dello Statuto;
. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si
rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’APS;
. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche
non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e
progetti.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal
vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal
Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga
necessario e vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta domanda
da almeno un terzo dei componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con
5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e
l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei
termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i
membri del Consiglio direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli
atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della
maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non
approvata.
Art. 14 - Presidente
Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza
legale dell’APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni
del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’APS; ha la facoltà di aprire
conti correnti per conto dell’APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui
operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i
provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro
approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati
obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
Art. 15 - Organo di controllo
Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30
Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere
retribuito.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui
non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso
in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle
disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dagli organi di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Art. 16 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell’art. 31
Codice, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il
quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i
soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio,
lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi anni
e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione
dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza
diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la
corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 17 - Collegio dei Probiviri
Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei
Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito
dell’APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali
provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli
associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 4
(quattro) anni e sono rieleggibili fino a tre volte.
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede
i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro
più anziano.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del
Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla
vertenza.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due
dei suoi componenti.
Art. 18 - Presidente onorario
Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo per eccezionali
meriti acquisiti in attività a favore dell’APS.
Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’APS.
Art. 19 - Comitati Tecnici
Nell’àmbito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha
facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche
non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e
progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’APS intende
promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di
intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 20 - Scioglimento
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’APS con voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di
scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di
liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’APS, il patrimonio
residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale
afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1
del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo
Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
che l’APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r
o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del
patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia
dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 21 - Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono
le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa
nazionale e regionale in materia.
In originale firmato: Caffaro Susanna - Gianluca Eleuteri notaio.
Copia conforme all'originale munita di un foglio, rilasciata in carta libera
da me notaio Gianluca ELEUTERI, per gli usi consentiti dalla legge.
Torino, 27 ottobre 2020.

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